Armadi Liquidi infiammabili

Armadi Liquidi infiammabili

Armadi Liquidi infiammabili

Quali normative devono rispettare?

La protezione del posto di lavoro e’ il primo dovere morale che un datore di lavoro deve assumersi nei confronti dei propri dipendenti, che si tratti di una micro impresa, una grande azienda ma anche una pubblica amministrazione, questo dovere è sempre richiesto, e punibile penalmente quando non si è provveduti ad adottare misure per ridurre i rischi, tra cui quello di incendio (ndr. vedi sentenza Thyssenkrupp )

Negli ambienti di lavoro a medio – alto rischio d’incendio, dove sono presente liquidi o materiali infiammabili, la prescrizione della presenza di un Armadi per liquidi pericolosi e’ un obbligo di legge.

Per questo esistono gli armadi per lo stoccaggio di liquidi infiammabili che aiutano a prevenire che il calore di un propagato da un incendio, raggiunga i prodotti chimici e infiammabili immagazzinati all’interno.

Quale tipologia di Armadi per infiammabili esistono ?

D.Lgs81/2008 e le novità introdotte dal D.Lgs. 106/2009
gli armadi per liquidi e sostanze inquinanti e infiammabili, possono considerarsi al pari di altre attrezzature di lavoro e quindi soggette a tale normativa che richiama la responsabilità del datore di lavoro affinchè attui tutte le misure necessarie al fine di aumentare la sicurezza sul posto di lavoro e prevenire i rischi di incidenti. L’utilizzo di Armadi per liquidi infiammabili e Sostanze inquinanti, hanno il duplice scopo di custodire sotto chiave i prodotti inquinanti e avvertire i lavoratori
della presenza di liquidi pericolosi, con apposite indicazioni poste sulle ante dell’armadio.

D.Lgs 152/2006 – Tutela delle acque
L’utilizzo e lo stoccaggio di sostanze pericolose rappresentano in linea di principio un potenziale di pericolosità molto alto
per l’ambiente . Le aziende che utilizzano sostanze pericolose e inquinanti, devono rispondere a requisiti speciali conformi alla normativa di legge nazionale. Ecco perchè è obbligatorio dotarsi di armadi di sicurezza, vasche di raccolta e bacini di contenimento, che in caso di incidente possano contenere a mezzo di apposita vasca, i liquidi evitando lo sversamento al suolo.


N O R M A T I V A
Tutela delle acque (D.Lgs.11/05/1999 n.152-testo vigente). Testo agg. e coordinato con le modifiche introdotte dal
D.L. 18/08/2000, n.258, recante “disposizioni correttive e integrative del D.L. 11/05/09, 152 in materia di tutela delle acque
dall’inquinamento a norma dell’art.1, comma 4, della legge 24/04/1998, n128” (supplemento ord. N152/I alla g.u. 18/09/2000, n218).
2.1 Prevenzione e riduzione dell’inquinamento (decreto legislativo 04/08/1999, n. 372)
Attuazione della direttiva 967617 Correlativa alla prevenzione e alla riduzione integrale dell’inquinamento (GU26/10/1999 n252)